Quando si pensa ad un contratto si visualizza mentalmente un foglio scritto, con postille, richiami, diritti ed oneri, con le firme delle due parti .
Quando si ha davanti un contratto si ha la possibilità di leggere le varie condizioni e magari discuterne con la parte avversa .
La fase conclusiva di un contratto è la firma, un azione concreta che segnala la decisione che si è daccordo.
Il contratto a distanza, quello che normalmente viene stabilito per telefono, ad esempio con compagnie telefoniche, paytv o gestori elettrici, non ha nessuna di queste caratteristiche.
I termini vengono spiegati a voce e solo
in generale, non c’è molta possibilità di dialogo e di addentrarsi
nelle specifiche, si perfeziona con un semplice asseno a voce .
Questa vaghezza delle norme contrattuali
molto spesso porta ad incomprensioni ed alla sottoscrizione di
contratti di cui non si sa nulla.
Il contratto a distanza è previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosiddetto Codice del Consumo negli articoli dal 50 al 61 .
I contratti stipulati secondo la norma
sono validi a tutti gli effetti, peccato che molto spesso i contatti
telefonici che riceviamo non rispettano tutti i requisiti previsti.
In particolare l’art. 52 prevede che
siano forniti telefonicamente tutti gli elementi essenziali del
contratto, tra cui le modalità del diritto di recesso ed il dettaglio
dei costi .
L’art. 53 prevede che il consumatore riceva conferma per iscritto di tutte le informazioni fornite a voce secondo l’art. 52 più informazioni per le modalità di reclamo e per l’assistenza.
L’AGCOM, vista la lacunosità della norma ha pensato di emanare un Regolamento
recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di
servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza .
Nel regolamento è previsto che l’operatore telefonico, oltre ai dati dell’azienda, fornisca anche il suo nome e cognome ed al termine della conclusione del contratto il numero identificativo della pratica e recapiti telefonici cui si può rivolgere per ulteriori spiegazioni.
L’adempimento degli obblighi informativi possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica. Questo punto è quello più disatteso. Al telefono si fanno un sacco di premesse e promesse, ma poi il consenso alla registrazione e la registrazione stessa vengono avviati solo al momento che il cliente ha accettato di sottoscrivere. Così nella registrazione dell’assenso alla sottoscrizione non viene mai riportata tutta la conversazione precedente che ha convinto il cliente, comprese promesse spesso disattese.
Ho provato personalmente durante la
registrazione a non rispondere con un semplice SI, ma elencando le
promesse di sconti che mi sono state fatte. L’operatore ha interrotto la registrazione chiedendomi quali fosse il problema e dopo ha riavviato da capo la registrazione chiedendomi di non fare commenti e rispondere solo con SI .
Ho proceduto perchè conoscevo già
abbondantemente i termini, ma se la registrazione deve sostituire il
contratto scritto, ritengo di aver diritto a porvi le annotazioni vocali
che ritengo necessarie allo stesso modo con cui farei delle annotazioni
sul contratto scritto.
Il regolamento continua prevedendo le situazioni di forniture non richieste, diritto di recesso e controversie.
Il problema fondamentale è nello scontro
di Davide contro Golia. il consumatore non sa mai bene cosa è stato
registrato, se non confidando in una memoria di ferro, non ha risposte
concrete ai propri dubbi, ha del contratto conoscenza dei soli punti che
gli vengono riferiti e non può averne di quelli volutamente omessi .
Si trova quindi in generale in una condizione di minor informazione
rispetto al fornitore.
Troppo spesso telefonando per reclamare i
propri diritti si viene portati a conoscenza di clausole contrattuali
prima non specificate.
Il contratto telefonico è spesso
concluso disattendendo i dettami legislativi, ma il consumatore ha
scarsa possibilità di provare che il contratto non è stato concluso
secondo le norme.
Ma il problema essenziale è che basta un SI sussurrato e forse poco convinto al telefono per imporci un abbonamento minimo annuale, mentre poi per fare disdetta è richiesta una raccomandata con ricevuta di ritorno, magari su modulo predisposto e in tempi rigidamente previsti.
Non c’è parità di trattamento. Se posso concludere un contratto al telefono, perchè non posso disdirlo sempre telefonicamente ?
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