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mercoledì 11 maggio 2016

DIRITTI LGBT : APPROVATE LE UNIONI CIVILI



DIRITTI LGBT : APPROVATE LE UNIONI CIVILI 

Ore 15:46 dell’11 maggio 2016, con 369 sì e 193 no è stata votata la fiducia al Governo sulle unioni 
civili. È una data storica, l’Italia non è più fanalino di coda in Europa in materia di diritti LGBT. Da oggi anche noi abbiamo una legge che riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso.

Certo è una legge monca. Dopo lo stralcio della stepchild adoption, a febbraio nel passaggio al Senato, e ancor prima con la modifica in “formazioni sociali specifiche” (a settembre dello scorso anno in Commissione giustizia), sono stati cancellati tutti i riferimenti alla famiglia.

Del resto, questa legge è stata approvata grazie al voto dell”NCD di Alfano. Lo stesso che il giorno 
dell’approvazione in Senato del maxemendamento Marcucci disse: «Abbiamo impedito una rivoluzione antropologica contro natura».


Stessi concetti sono stati ribaditi in aula alla Camera dal deputato NCD Calabrò, che si è detto 
soddisfatto per le modifiche che il suo partito ha apportato al disegno di legge: «Il ddl Cirinnà avrebbe introdotto l’adozione per le coppie gay e la stepchild adoption 
che avrebbe portato l’utero in affitto in Italia».
Sappiamo benissimo che sono mistificazioni, costruzioni mediatiche realizzate ad hoc per negare 
l’uguaglianza a tutti i cittadini: la stepchild adoption non ha niente a che fare con l’adozione esterna e ancor meno con la gestazione per altri.

Forse le parole giuste le ha usate Nicola Fratoianni di SEL nell’annunciare il voto contrario alla fiducia di Governo: «La verità è che questa legge, pur dentro un quadro di avanzamento, costruisce in questo paese un’insopportabile discriminazione».
Per questo oggi festeggeremo, ma con l’amaro in bocca. Intanto, il primo passo è stato fatto.


Unioni civili, la legge punto per punto: stralciata la stepchild adoption per le coppie gay

Dal pronunciamento dei giudici sull'adozione all'assenza di obbligo di fedeltà fino alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali:
 tutto quello che c'è da sapere sulle norme approvate al Senato

Con l'approvazione dell'aula del senato alla fiducia chiesta dal governo sul maxiemendamento, frutto dell'accordo Pd-Ncd, le unioni civili in italia cominciano a diventare realtà. Rispetto al ddl Cirinnà è stato stralciato l'articolo 5 sulla stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner all'interno delle coppie omossessuali. Sono stati eliminati anche alcuni rimandi al codice civile sul matrimonio come l'obbligo di fedeltà. Via anche i riferimenti agli articoli 29-30-31 della Costituzione. Richiamati invece gli articoli 2 e 3 della carta sulle 'formazioni sociali' e sull'uguaglianza tra tutti i cittadini.

La legge reca il titolo 'regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze'. C'è infatti una parte dedicata alle coppie di fatto etero che protranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. Ecco le novità, in una scheda dell'agenzia Dire.

Unione civile 'formazione sociale'. E' istituita quale 'specifica formazione sociale' tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell'unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso.

Vita familiare, no obbligo di fedeltà. Non è stato inserito l'obbligo di fedeltà per le coppie gay come per i coniugi nel matrimonio. Resta però il riferimento alla vita familiare. Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.

Diritti successori e reversibilità. Si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilità.

No stepchild adoption ma ok a pronunciamento dei giudici. Per tutelare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole 'coniuge' - 'coniugi' ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche alle unioni civili tranne che per quelle non espressamente richiamate dalla legge e nemmeno per quanto riguarda l'intera legge 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo così anche la stepchild adoption. Viene però inserito un comma che precisa che 'resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti' in modo da non impedire il pronunciamento dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.

Scioglimento dell'unione civile. Basterà manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all'ufficiale di stato civile.

Cambio di sesso. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione gay. Viene inoltre stabilito che in caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volontà di non farne cessare gli effetti civili, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.

Impedimenti e nullità. Sono cause di impedimento per la costituzione di una unione civile o di nullità: l'esistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile già in essere; l'interdizione per infermità di mente; rapporti di affinità o parentela; condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se sia stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare. La procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile.  Tra le cause di nullità anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.

Le coppie di fatto etero. Si intendono 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.  I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).

Il diritto alla casa 'a tempo'. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto alla casa viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Case popolari. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Diritti del convivente nell'attività di impresa. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il 'contratto di convivenza' e i rapporti patrimoniali. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un 'contratto di convivenza', redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere: l'indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Separazione. Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.  Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

Assegno di mantenimento. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati, l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Deleghe al governo. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;  modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi.

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mercoledì 17 febbraio 2016

STEPCHILD ADOPTION



STEPCHILD ADOPTION

Laura e Anna (nomi di fantasia) stanno insieme da 12 anni. 
Non hanno più i genitori. Laura ha un figlio 
biologico, e non ci importa come l’ha avuto. Se da un amante precedente, se dalla banca del seme in 
USA, o da partenogenesi. Il bambino ora esiste, conta questo, si chiama Lorenzo. Lorenzo ha 10 anni, vive con Anna e Laura, va a scuola, gioca a calcio, fa i dispetti: è un bambino normalissimo (incredibile, eh?)... fin quando Laura non si ammala di tumore. Alle ovaie. In 6 mesi muore. Lorenzo resta orfano, ma per fortuna non è solo: c’è Anna che vive da tutta la vita con lui. Anzi, no, la stepchild non è passata, quindi Anna deve ricorrere al tribunale dei minori, sennò Lorenzo andrà in una casa famiglia. Se le va bene – come peraltro accade sempre, per fortuna – Lorenzo resterà con Anna. Ecco: la stepchild 
adoption è questa roba qui. Nè più, nè meno. Qual è il vostro problema?

Come direbbe il grande poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare :
 ” Molto rumore per nulla” .

Il disegno di Legge Cirinnà è moribondo. Si salverà solo se verrà amputata la stepchild adoption. Alla fine l’esito sarà questo. A meno che qualcuno non ne approfitti per staccare la spina e determinare la morte (e sepoltura, con il ritorno in Commissione)  dell’intero provvedimento. Difficile però che si arrivi a tanto. In fondo, a parole, la maggioranza dei senatori è favorevole alle unioni civili. Non sono quelle il problema. Il problema sono le adozioni delle coppie gay. Da tempo, l’obiettivo è affossarle.

L’articolo 5 deve essere stralciato. Lo schieramento è trasversale. E si muove per motivi diversi. I cattolici credono nella famiglia tradizionale. Già accettare le unioni civili è un passo che pochi si sentono di fare. Se passasse la stepchild adoption, avremmo famiglie omogenitoriali per legge. E quindi perché poi non potremmo avere in Italia il matrimonio gay?  Una frontiera che non deve essere superata, come hanno ricordato con toni più o meno morbidi le gerarchie cattoliche.

Il M5S si è mosso come un qualsiasi altro partito. Ha guardato più all’obiettivo politico che al merito della questione: voleva mettere in difficoltà il Pd di Matteo Renzi e lo ha fatto. C’è poi un altro motivo per cui ha agito in questo modo: i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani è contraria all’adozione. Il movimento di Grillo e Casaleggio ha previlegiato più la ricerca del consenso degli elettori che la difesa dei diritti delle famiglie arcobaleno.

Anche Matteo Renzi ha fatto dei gravi errori. Ha difeso la legge, ma non la stepchild adoption. Su questo punto ha lasciato libertà di coscienza ai suoi senatori. Forse non avrebbe potuto fare altrimenti, visto la natura del provvedimento da votare. Ma così facendo ha messo il ddl Cirinnà in mano ai cattodem e al M5S. Un’ingenuità o un calcolo? In fondo, se l’esito sarà quello (sì alle unioni civili e no alle adozioni, come dicono i sondaggi e i vescovi), lui uscirebbe da questo passaggio parlamentare senza troppi danni e senza sporcarsi troppo le mani.

In Senato abbiamo visto una prova di ipocrisia da parte di molti. Ha prevalso il calcolo politico. Il merito sembra essere sparito. La questione della stepchild adoption avrebbe meritato più sensibilità da parte dei nostri senatori. Il Credo e i Sondaggi non possono essere gli unici strumenti di giudizio per decidere quali devono essere le nostre regole collettive.

Soprattutto quando di mezzo ci sono migliaia di persone. E di bambini. Perché qui il tema non è tanto la difesa del diritto degli omosessuali ad avere una famiglia, quanto la necessità di tutelare le migliaia di famiglie arcobaleno che già esistono in Italia. Un numero che è destinato inevitabilmente a crescere, così come è cresciuto quasi clandestinamente in questi anni.

La mancanza di una norma non toglierà alle coppie omosessuali il desiderio di formare un famiglia; toglierà ai minori il diritto ad averla di fronte alla legge. Rimarranno non tutelati. Chi ha seguito Credo e Sondaggi non si è posto il problema. Eppure, nei prossimi anni, i figli delle famiglie arcobaleno saranno sempre di più.

Per costruire il futuro bisogna essere lungimiranti e generosi. E non bisogna guardare al presente, al consenso del momento. A volte, diritti e sondaggi non vanno d’accordo. Pochi in Senato lo hanno capito. Pochi hanno dimostrato di avere coraggio.


Il M5S non è affatto contro il ddl Cirinnà, è contro i soliti metodi da "Italietta": contro il voto segreto, contro sotterfugi vari, ecc ecc. Il PD dia la colpa ai suoi deputati e senatori che si sono schierati contro alle unioni civili, non al m5s.
E comunque seguire questo spettacolo indegno dalla Francia, uno dei tanti Paesi che prevede non l'unione civile ma il matrimonio egualitario, mi rende la cosa ancor più nauseante.

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Per occultare lo sfacelo Pd, che diverrebbe evidente votando gli emendamenti, il renziano Marcucci vuole incenerirli tutti con un supercanguro ...



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