Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Nelle Regioni in cui queste modalità entrano in vigore, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico, su richiesta del paziente, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Se il paziente avrà diritto all’esenzione il medico riporta il codice sulla ricetta. in caso contrario provvederà ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta!
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.
La mancata certificazione del reddito al proprio medico curante significherà l’inserimento diretto nelle fasce più alte per quanto riguarda il pagamento di ticket e prestazioni specialistiche!
Fonte: Ministero della Salute, link: http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/paginaFAQEsenzioniTicket.jsp?id=138&menu=strumentieservizi&numeroFaq=7#7
Questo è quanto appreso dal sito del ministero della salute, ma ci sono decine di versioni che circolano erroneamente sul web! Consigliamo vivamente di recarsi presto medico curante, farmacia o Caaf per chiedere delucidazioni! Intanto abbiamo deciso di riportare la notizia in modo che la gente sia informata! In alcune regioni si parla di una data di scadenza al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione, ma sul sito del ministero non è riportata nessuna scadenza!
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