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sabato 9 marzo 2019

Incontro internazionale delle famiglie tra Divorziati e Piedofili

E’ vergognoso che il ministro dell’Istruzione partecipi a un’iniziativa che calpesta la Costituzione e impone una visione di famiglia che legittima le discriminazioni

Bussetti relatore al congresso antigender a Verona. Gli studenti protestano
Dal 29 al 31 marzo l'incontro internazionale delle famiglie. Il coordinatore nazionale della Rete della conoscenza: “E’ vergognoso che il ministro dell’Istruzione partecipi a un’iniziativa che calpesta la Costituzione e impone una visione di famiglia che legittima le discriminazioni"

titolo volutamente provocatorio

Ci sarà anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, al Congresso mondiale della famiglia, a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Nella locandina che annuncia l’evento la sua foto è inserita nei medaglioni che inquadrano i relatori: il ministro per la Famiglia Attilio Fontana, per esempio, che ritiene “la famiglia naturale sotto attacco”, e il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, lui sostiene che “l’omosessualità è un disturbo identitario”.

Colpisce la presenza del ministro dell’Istruzione, pubblica e laica per Costituzione, alla tre giorni di Verona. Ed è la Rete della conoscenza, la più larga organizzazione di studenti italiana, a sollevare il caso: “Scuole e università devono essere libere da omotransfobia e discriminazioni”, scrive la Rete nel giorno in cui si celebra la donna.

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Obiettivo del Congresso è, da sempre, “affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”. Causa del declino della famiglia naturale, come espressamente detto nel documentario prodotto nel 2007 dal World congress of families, “sono il divorzio, l’omosessualità e le donne lavoratrici”. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale della Rete della Conoscenza, attacca: “E’ vergognoso che il ministro dell’Istruzione partecipi a un’iniziativa che calpesta la Costituzione, riduce le donne al solo ruolo di madri e impone una visione di famiglia che legittima le discriminazioni. Scuole e università dovrebbero essere il luogo in cui combattere l’omotransfobia e i bigottismi, 
la presenza di Bussetti al Congresso delle famiglie va nella direzione opposta”.  

Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti (costola della Rete della conoscenza), afferma: “Oggi nelle scuole italiane l’educazione sessuale è ancora un tabù, siamo il fanalino di coda in Europa, ma è solo garantendo uno spazio sicuro di conoscenza di sé e degli altri che si può iniziare a combattere la violenza, prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e costruire una società in cui tutte e tutti possano sentirsi a proprio agio amando chi e come vogliono”. Aggiunge: “Il ministro Bussetti con la sua presenza legittima movimenti che calpestano l’autodeterminazione”. Conclude Alessio Bottalico, coordinatore nazionale di Link (gli studenti universitari della Rete): “Tra i giovani le aggressioni legate a genere od orientamento sessuale crescono. Nelle università bigottismi e obiezione di coscienza impediscono a migliaia di studenti di formarsi in maniera completa proponendo una visione antiquata della società, della famiglia e dei ruoli di genere. La presenza di Bussetti a Verona è un atto ancor più grave, ci mobiliteremo nel Paese a partire dalle piazze di queste giornate”.
Ci saranno Salvini e il medico contro i gay
Il Congresso mondiale delle famiglie, giunto alla tredicesima edizione, nasce tra le associazioni cristiane statunitensi e si sviluppa come lobby unificante dei gruppi religiosi conservatori. L’evento di Verona è allestito dall’Organizzazione internazionale per la famiglia e da Generazione Famiglia insieme a ProVita Onlus, CitizenGo, National organization for marriage e Comitato difendiamo i nostri figli (di cui è portavoce lo stesso Gandolfini). “Si tratta di una delle più grandi iniziative internazionali che afferma e difende la famiglia naturale come unità fondamentale della società”, si legge sul sito degli organizzatori. E' a Verona, città del ministro Fontana, si è condotta con più perseveranza la battaglia contro i libri scolastici etichettati come “gender”, “capaci di confondere l’identità sessuale dei bambini”.

Il Congress of the families così si autoannuncia: “Sta arrivando il più pericoloso evento dell’anno, ostacolato da Emma Bonino, odiato dalle femministe di tutto il mondo, temuto dalle élite, messo all’indice dai radical chic”. Tra i temi previsti, “la maternità surrogata deve diventare un crimine universale”. Per le associazioni internazionali dei diritti civili il Wcf è un “hate group”, un’organizzazione che promuove odio.

Tra i relatori che hanno confermato la presenza si segnalano Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il presidente della Repubblica Moldava Igor Dodon (“non ho mai promesso di essere il leader dei gay”, ha detto a proposito di una marcia in patria per i diritti Lgbt), quindi la segretaria di Stato e ministra per la Famiglia ungherese Katalin Novak, il patriarca della chiesa cattolica sira Ignazio Giuseppe III. Tra i presenti è annunciata il medico Silvana De Mari: nega l'esistenza dell'omosessualità 
e sostiene il diritto umano all’omofobia. 
Il precedente del questionario nelle scuole umbre
Sulle questioni di genere, il ministro Bussetti - che ha confermato la sua presenza sul palco a Verona - a inizio dicembre fermò la distribuzione in Umbria di un questionario che indagava su omofobia, bullismo e razzismo tra gli adolescenti. Lo avevano elaborato docenti dell’Università di Perugia: il ministero dell’Istruzione intervenne dopo che alcune associazioni cattoliche e il senatore leghista Simone Pillon lo avevano definito “un questionario gender”. Bussetti al Corriere dell’Umbria spiegò: “Abbiamo chiesto di rivedere la formulazione delle domande, il questionario era già stato rifiutato dalle scuole umbre”.



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martedì 21 aprile 2015

Il Razzismo è un Reato


Il razzismo è un reato. 
Breve guida all’autodifesa

Non è un opinione,  è un crimine punito dalla legge. Ecco come riconoscerlo e combatterlo
21 marzo 2013 - Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.

La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all’articolo 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.

Infatti, in base all’art. 2 del T.U. n. 286 del 1998, ai cittadini extraue  “comunque presenti sul territorio”, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, che rientrano nella categoria dei diritti civili.L’uguaglianza tra le persone è alla base di ogni società democratica la quale deve, quindi, provvedere attraverso le proprie istituzioni a prevenire e tutelare l’intera collettività da atti o comportamenti discriminatori.

Espressione di questa esigenza sono le innumerevoli leggi a livello nazionale, comunitario e
internazionale, che nel corso degli anni hanno gettato le basi per contrastare sempre più il razzismo (L. 654/1975; D. Lgs. 215/2003 e D. Lgs. 216/2003 attuativi di direttive comunitarie;
D. Lgs. 198/2006).

Considerata la gravità di tale fenomeno, sono previste delle pene molto dure per i colpevoli.

Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.Mentre chiunque  commette o istiga a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Riconoscere le discriminazioni

Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.43 del d.lgs. 286/98).
Possono essere considerati fattori di discriminazione anche i motivi linguistici
o di provenienza geografica.

Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o
compromette il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Spesso è difficile valutare ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali.

Compie un atto di discriminazione:

1) il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un
cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso al
lavoro, all’abitazione, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità  (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza.

Cosa fare quando si subisce una discriminazione

Azione Civile
Chi è stato vittima di un atto discriminatorio da parte di un privato o di un ufficio pubblico può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

A tal fine la vittima della discriminazione può presentare, personalmente o avvalendosi di un Avvocato o di un associazione, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui dimora A supporto delle prove fondamento del ricorso possono essere forniti anche elementi desunti da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (es. assunzioni, regimi contributivi, assegnazione delle mansioni e qualifiche, trasferimenti, licenziamenti, ecc. dell’azienda interessata).Spetta poi al convenuto (colui che ha commesso l’atto discriminatorio) provare l’insussistenza della discriminazione. Il giudice, una volta accertato che c’è stato un atto discriminatorio, accoglie il ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcire i danni eventualmente subiti, anche non patrimoniali Il giudice può, inoltre, ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. In caso di condanne a carico di datori di lavoro che abbiano avuto dei benefici monetari sia statali che regionali, o che abbiano contratti di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, servizi o forniture, il giudice comunica i provvedimenti alle amministrazioni che hanno disposto la concessione del beneficio o l’appalto. Il beneficio può, quindi, essere revocato e, nei casi più gravi di discriminazione, può essere disposta l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni (finanziarie o creditizie) o da qualsiasi appalto.

Se l’ordinanza del giudice non viene appellata entro 30 giorni, diviene definitiva a tutti gli effetti.

Azione Penale
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, è prevista la possibilità di presentare
una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l’evento oggetto del reato con cui chiedere l’arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.

Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi
particolari per il colpevole.

Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di

pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti

validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.

Avv.  Mascia Salvatore


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http://cipiri.blogspot.it/2015/04/regolamento-di-dublino.html


Il Regolamento di Dublino obbliga il rifugiato politico
(che abbiamo comunque il dovere di accogliere) a permanere nel primo Paese in cui arriva. 
Firmata, guarda un po', da Pdl e Lega nel 2003.
Bossi e Berlusconi ( Salvini informati )
I rifugiati che arrivano in Italia quasi mai vi vogliono rimanere.
Va data loro la possibilità di scegliere si avete letto bene di scegliere il Paese europeo dove stabilirsi, in conformità con Schenghen che permette la libera circolazione delle persone nell'area UE.

Il regolamento Dublino II (formalmente regolamento 2003/343/CE) è un regolamento dell'Unione Europea, in tema di diritto di asilo.

http://cipiri.blogspot.it/2015/04/regolamento-di-dublino.html

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martedì 20 marzo 2012

21 marzo Giornata contro le discriminazioni razziali



 Il 21 marzo 1960 gli abitanti di Sharpeville, in Sud Africa, si sollevarono in protesta contro il regime dell’apartheid, subendo la durissima repressione della polizia che uccise 69 manifestanti. In loro memoria e per condannare ogni regime razzista, le Nazioni Unite istituirono 7 anni dopo la giornata mondiale contro il razzismo. Da allora, in tutto il mondo si celebra la settimana di lotta al razzismo, al fine di sensibilizzare e informare sui temi del razzismo e della discriminazione.


21 marzo

 Giornata contro

 le discriminazioni razziali 

 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, l’UNICEF Italia ribadisce l’uguaglianza dei diritti e l’eliminazione delle discriminazioni per tutti i bambini e gli adolescenti di origine straniera che vivono, crescono, studiano, in Italia.

Secondo indagine commissionata dall’UNICEF, che ha coinvolto 518 adolescenti di cui 118 di origine straniera, è emerso che il 22.2%  del campione degli adolescenti di origine straniera ha subito in prima persona manifestazioni di razzismo.
Inoltre, per entrambi i campioni di adolescenti il razzismo non è espresso solamente attraverso manifestazioni violente, ma in primis tramite rifiuto o emarginazione (44.4% dei ragazzi di origine straniera e 43.0% degli italiani).
Recentemente, anche il Comitato ONU contro le discriminazioni razziali ha richiamato l’Italia a garantire pari protezioni legislative contro le discriminazioni razziali sia ai cittadini che ai non cittadini.

Il diffondersi di comportamenti discriminatori nei confronti di bambini e adolescenti di origine straniera, sta comportando un grave rischio di esclusione sociale.

L’indagine sopra citata restituisce anche un ulteriore spunto di riflessione rispetto alla condizione di molti minori di origine straniera. 
7 adolescenti su 10, sia italiani che di origine straniera, non sono a conoscenza delle attuali procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana, percentuale che non sale se la domanda viene posta al target adulto (solo il 36.8% afferma di conoscere la legge in merito).
La maggior parte degli adolescenti italiani (67%) e la quasi totalità di quelli di origine straniera (91.7%) sarebbero però d’accordo nel concederla per diritto a chiunque nasca in Italia e la stessa cosa vale per il target adulto (76.9%).

Attualmente secondo la legge n.91/1992, che disciplina la materia, il minorenne che nasce in Italia da genitori residenti e non cittadini diviene titolare di permesso di soggiorno temporaneo (che deve essere rinnovato dai familiari fino alla maggiore età) al compimento del diciottesimo anno, allorché ha un anno di tempo per fare richiesta della cittadinanza italiana, dimostrando di aver vissuto con continuità sul territorio dello Stato.

Tale disciplina appare ormai inadeguata in un Paese in cui il numero di minorenni residenti di origine straniera sfiora il milione e in cui sono 650.000 i bambini nati in Italia da genitori non cittadini.

L’UNICEF Italia attraverso la Campagna “Io come Tu”, anche in occasione di questa ricorrenza, sollecita una riforma della legge 91/1992 e auspica che tale riforma sia orientata ai principi di superiore interesse del minorenne e di non discriminazione alla base della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 



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